Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2023/1669 sull'etichettatura energetica, l'ambito di applicazione del provvedimento riguarda solo gli smartphone e i tablet.

Sono le caratteristiche stesse del prodotto a determinare se un dispositivo è definito come smartphone o tablet, o se appartiene a una categoria diversa.

Uno smartphone è definito dalle seguenti caratteristiche:

  • Connessione alla rete wireless, utilizzo mobile dei servizi Internet, sistema operativo ottimizzato per l'uso portatile e capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi
  • ​Display touch screen integrato con una diagonale visualizzabile di 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) o più, ma inferiore a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici)
  • Il dispositivo ha un display pieghevole o più di un display, almeno uno dei quali rientra nell'intervallo di dimensioni in modalità aperta o chiusa

 

Un tablet (progettato per la portabilità) è definito dalle seguenti caratteristiche:​​

  • Un display integrato sensibile al tocco con una diagonale visualizzabile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici)
  • Non è dotato di tastiera integrata, fisicamente collegata alla configurazione progettata
  • Si basa principalmente su una connessione di rete wireless
  • È alimentato da una batteria interna e non è progettato per funzionare senza di essa
  • È immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone.


Cosa non rientra nel campo di applicazione del regolamento?

Il regolamento (UE) 2023/1669 sull'etichettatura energetica non si applica ai seguenti prodotti:

(a) telefoni cellulari e tablet con display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare parzialmente o completamente

(b) smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza

I prodotti di seconda mano e quelli usati non sono inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento.