Ambito di applicazione
Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2023/1669 sull'etichettatura energetica, l'ambito di applicazione del provvedimento riguarda solo gli smartphone e i tablet.
Sono le caratteristiche stesse del prodotto a determinare se un dispositivo è definito come smartphone o tablet, o se appartiene a una categoria diversa.
Uno smartphone è definito dalle seguenti caratteristiche:
- Connessione alla rete wireless, utilizzo mobile dei servizi Internet, sistema operativo ottimizzato per l'uso portatile e capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi
- Display touch screen integrato con una diagonale visualizzabile di 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) o più, ma inferiore a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici)
- Il dispositivo ha un display pieghevole o più di un display, almeno uno dei quali rientra nell'intervallo di dimensioni in modalità aperta o chiusa
Un tablet (progettato per la portabilità) è definito dalle seguenti caratteristiche:
- Un display integrato sensibile al tocco con una diagonale visualizzabile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici)
- Non è dotato di tastiera integrata, fisicamente collegata alla configurazione progettata
- Si basa principalmente su una connessione di rete wireless
- È alimentato da una batteria interna e non è progettato per funzionare senza di essa
- È immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone.
Cosa non rientra nel campo di applicazione del regolamento?
Il regolamento (UE) 2023/1669 sull'etichettatura energetica non si applica ai seguenti prodotti:
(a) telefoni cellulari e tablet con display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare parzialmente o completamente
(b) smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza
I prodotti di seconda mano e quelli usati non sono inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento.