Confronto tra testo normativo e formule
Le tabelle seguenti mostrano le differenze tra le formule e i testi descrittivi sia nella precedente che nell'attuale normativa.
L'efficienza stagionale del riscaldamento domestico ηs viene calcolata in modo diverso per:
- dispositivo domestico a combustibile gassoso e liquido
- dispositivo domestico elettrico
- dispositivo commerciale a combustibile gassoso o liquido.
Il calcolo utilizza fattori di correzione dipendenti dal tipo di riscaldamento domestico da F(1) a F(5). Per entrambi i regolamenti, sono definiti come segue:
- ηS è ridotto da
- F(1) (apparecchio commerciale) opzioni per la potenza termica:
- monostadio: 5%
- Bistadio: dal 2,5 al 5%, a seconda del rapporto di potenza tra gli stadi
- Modulante: dallo 0 al 5%, a seconda della potenza minima
(Nel regolamento (UE) 2015/1188, F(1) ha anche rappresentato un contributo positivo a ηS dell'accumulo elettrico grazie ai contributi adeguati per le opzioni di accumulo e potenza termica.) - F(4) consumo di elettricità ausiliaria
- F(5) consumo energetico di una fiamma pilota permanente
ηS è aumentato dai controlli del comfort termico interno (ad esempio termostati, controllo di avvio o a distanza, autoapprendimento, ecc.) - F(2): Valori mutuamente esclusivi, ovvero non sommabili (da 0 a 0,19)
- F(3): Valori sommabili tra loro (fino a 0,04)
Inoltre, per i calcoli vengono utilizzati i due parametri seguenti:
- ηs,on è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modalità attiva, espressa in %
- CC è il coefficiente di conversione dell'elettricità (2,5 per Regolamento UE 2015/1188 e 1,9 per Regolamento UE 2024/1103).
Vedi la tabella seguente.
| Precedente normativa (UE) 2015/1188 | Attuale normativa (UE) 2024/1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento in ambienti ηs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per apparecchi domestici: ηS = ηS,on - 10% + F(1) + F(2) + F(3) - F(4) - F(5) | Allegato III, 4, (1.) (b) per apparecchi elettrici: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per dispositivi non commerciali
Per dispositivi commerciali
Dove:
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Calcolo dei fattori di correzione da F(1) a F(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegato III, 5, (c) Fattore di correzione F(1) per l'accumulo elettrico
Nel caso in cui la potenza termica del riscaldatore elettrico ad accumulo sia assistita da un ventilatore a F(1) deve essere aggiunto un ulteriore 1,5%. | Nel nuovo regolamento non è previsto alcun fattore di correzione F(1) per l'accumulo elettrico.
Per apparecchi commerciali:
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Consultare la tabella 7 nell'Allegato III, punto 5 (d) Fattore di correzione F(2)
| Fattore di correzione F(2):
Consulta anche la tabella 10 nell'Allegato III, 4, (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultare la tabella 8 nell'Allegato III, punto 5 (e) Fattore di correzione F(3)
| Consultare la tabella 11 nell'Allegato III, punto 4, (5) Fattore di correzione F(3)
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Allegato III, 5 (f) Fattore di correzione F(4)
Per apparecchi elettrici: Dove:
For domestic LSH using gaseous or liquid fuels: Where:
For commercial LSH | Allegato III, 4, (6) Fattore di correzione F(4) (a) per dispositivi a combustibili gassosi e liquidi, a eccezione degli apparecchi commerciali: dove:
(b) Per apparecchi commerciali:
(c) Per dispositivi elettrici F(4) = 1
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Requisiti per le modalità a basso consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requirements concerning low power modes are not included in the old regulation | Allegato III, 5 Tutte le modalità a basso consumo precedentemente implementate generano un consumo energetico aggiuntivo. Pertanto, il nuovo regolamento stabilisce requisiti specifici di progettazione ecocompatibile per le modalità a basso consumo, tra cui la modalità inattiva o la modalità standby in rete, sia per i riscaldatori domestici che per i controlli separati.
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Requisiti sulla precisione del controllo (CA) e sul controllo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I requisiti relativi all'accuratezza del controllo e alla deviazione dal controllo al setpoint non sono inclusi nel vecchio regolamento | Allegato III, 6. Dove:
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