Ambito di applicazione: vecchio e nuovo regolamento

Sia il vecchio che il nuovo regolamento includono solo i riscaldatori domestici che utilizzano elettricità, combustibili gassosi o liquidi. Gli apparecchi di riscaldamento a biomassa sono coperti dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile UE 2015/1185.

Il vecchio regolamento sulla progettazione ecocompatibile UE 2015/1188 stabilisce i requisiti per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di:

  • Apparecchi di riscaldamento domestici con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e
  • Apparecchi di riscaldamento a biomassa commerciali con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento di potenza termica pari o inferiore a 120 kW

Nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2024/1103: ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione è più ampio e include più requisiti rispetto al precedente provvedimento.

  • La potenza termica nominale massima del prodotto o la potenza termica di un singolo segmento di tubo per gli apparecchi di riscaldamento a biomassa commerciali è stata aumentata a 300 kW.
  • Solo gli apparecchi di cottura sono stati esentati dall'ambito di applicazione

Sia il vecchio che il nuovo regolamento si applicano a:

  • Riscaldatori domestici
    • Riscaldatori domestici a parete aperta e con apertura verso il camino
    • Riscaldatori domestici a parete chiusa a combustione aperta
    • Riscaldatori domestici a camera stagna
    • Riscaldatori domestici elettrici (fissi e portatili)
    • Riscaldatori domestici elettrici ad accumulo
    • Riscaldatori domestici elettrici a pavimento
    • Riscaldatori domestici elettrici radianti a luce visibile (fisse e portatili)
    • Scaldasalviette1
       
  • Riscaldatori domestici commerciali
    • Riscaldatori domestici luminosi
    • Riscaldatori domestici tubolari

1 Definizioni e intervalli sono solo una parte del Regolamento (UE) 2024/1103. Tuttavia, gli scaldasalviette erano trattati anche dal Regolamento (UE) 2015/1188, dove erano considerati scaldasalviette elettrici fissi

Né il vecchio regolamento né quello nuovo si applicano a:

  • Caldaie a condensazione che utilizzano un ciclo a compressione di vapore per la generazione di calore azionato da compressori elettrici o combustibile
  • Caldaie a condensazione specificate esclusivamente per uso esterno
  • Caldaie a condensazione in cui la potenza diretta è inferiore al 6% della potenza termica diretta e indiretta combinata alla potenza termica nominale, per esempio caldaie con una perdita di calore verso l'ambiente circostante non superiore al 6% della potenza termica nominale. Tali prodotti sono regolamentati dal Regolamento (UE) 2015/1189.
  • Prodotti per il riscaldamento dell'aria
  • Stufe per sauna