Ambito di applicazione: vecchio e nuovo regolamento
Sia il vecchio che il nuovo regolamento includono solo i riscaldatori domestici che utilizzano elettricità, combustibili gassosi o liquidi. Gli apparecchi di riscaldamento a biomassa sono coperti dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile UE 2015/1185.
Il vecchio regolamento sulla progettazione ecocompatibile UE 2015/1188 stabilisce i requisiti per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di:
- Apparecchi di riscaldamento domestici con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e
- Apparecchi di riscaldamento a biomassa commerciali con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento di potenza termica pari o inferiore a 120 kW
Nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2024/1103: ambito di applicazione
L'ambito di applicazione è più ampio e include più requisiti rispetto al precedente provvedimento.
- La potenza termica nominale massima del prodotto o la potenza termica di un singolo segmento di tubo per gli apparecchi di riscaldamento a biomassa commerciali è stata aumentata a 300 kW.
- Solo gli apparecchi di cottura sono stati esentati dall'ambito di applicazione
Sia il vecchio che il nuovo regolamento si applicano a:
- Riscaldatori domestici
- Riscaldatori domestici a parete aperta e con apertura verso il camino
- Riscaldatori domestici a parete chiusa a combustione aperta
- Riscaldatori domestici a camera stagna
- Riscaldatori domestici elettrici (fissi e portatili)
- Riscaldatori domestici elettrici ad accumulo
- Riscaldatori domestici elettrici a pavimento
- Riscaldatori domestici elettrici radianti a luce visibile (fisse e portatili)
- Scaldasalviette1
- Riscaldatori domestici commerciali
- Riscaldatori domestici luminosi
- Riscaldatori domestici tubolari
1 Definizioni e intervalli sono solo una parte del Regolamento (UE) 2024/1103. Tuttavia, gli scaldasalviette erano trattati anche dal Regolamento (UE) 2015/1188, dove erano considerati scaldasalviette elettrici fissi
Né il vecchio regolamento né quello nuovo si applicano a:
- Caldaie a condensazione che utilizzano un ciclo a compressione di vapore per la generazione di calore azionato da compressori elettrici o combustibile
- Caldaie a condensazione specificate esclusivamente per uso esterno
- Caldaie a condensazione in cui la potenza diretta è inferiore al 6% della potenza termica diretta e indiretta combinata alla potenza termica nominale, per esempio caldaie con una perdita di calore verso l'ambiente circostante non superiore al 6% della potenza termica nominale. Tali prodotti sono regolamentati dal Regolamento (UE) 2015/1189.
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